sante.scarafino posted on April 09, 2015 18:13
COMUNICATO STAMPA N.2310
9 aprile 2015
Utenze domestiche: linee guida per il sostegno famiglie in difficoltà
Esteso a tre anni il periodo massimo di disoccupazione per accedere al contributo
Nella riunione di
Giunta Comunale del 9 aprile è stata modificata la Delibera n. 30 del 26 febbraio scorso con la quale sono state approvate le nuove linee guida per il sostegno dei nuclei familiari in difficoltà mediante erogazioni di contributi per il pagamento utenze domestiche (energia elettrica e gas). In particolare è stata ravvisata la necessità di ampliare la platea di potenziali beneficiari delle provvidenze economiche, estendendo a tre anni il periodo massimo di disoccupazione per accedere al contributo.
Per poterne beneficiare, il richiedente (componente del nucleo familiare in età lavorativa, la cui attività costituisce l’unica fonte di reddito) deve essere disoccupato da non più di tre anni (non deve beneficiare di trattamenti economici erogati a titolo di indennità di disoccupazione o mobilità). Il richiedente lavoratore potrà beneficiare del contributo anche nei casi in cui l’attività lavorativa abbia subito una contrazione reddituale pari o superiore al 25% (licenziamento o collocamento in cassa integrazione – mobilità); o nel caso nel caso in cui sostiene spese mediche per gravi malattie che hanno determinato uno stato d’invalidità non inferiore al 74%; o in caso di inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo; o per separazione giudiziale o consensuale intervenuta nei sei mesi precedenti; o, infine, per l’insorgenza, nei sei mesi precedenti, di una malattia oncologica o degenerativa.
Il contributo potrà essere richiesto dai residenti nel Comune di Monopoli da almeno un anno che non siano titolari di trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo e che non abbiano beneficiato di contributi in danaro erogati dal Comune nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
Devono essere altresì rispettati alcuni parametri economici. Nel caso in cui il richiedente sia disoccupato il contribuente deve possedere un reddito ISEE relativo ai redditi 2013 tra 0 e 7.500 euro. Inoltre, il valore del patrimonio mobiliare non deve essere superiore a 8.000 euro e quello immobiliare con rendita catastale non deve essere superiore a 30.000 euro. Il richiedente non deve possedere un’autovettura immatricolata nel corso dell’ultimo anno (o di più di un autoveicolo), non deve essere intestatario di più di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche e di più di un'utenza del gas, non deve essere proprietario di una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo e di una quota superiore o uguale al 10% di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7. Infine, non deve fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, inclusa la mensa sociale comunale, e non aver fruito del contributo per l’emergenza abitativa comunale erogato nei dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
L’ammontare massimo del contributo necessario per il pagamento delle utenze domestiche, fruibile per mesi sei e non rinnovabile, varia a seconda del numero dei minori presenti nel nucleo familiare: € 200,00 (nessun minore); € 500,00 (1 minore), € 700,00 (2 minori), € 900,00 (3 minori) e € 1.200,00 (4 e più minori).
Data evento:
E' commentabile: False