COMUNICATO STAMPA N.2110 7 ottobre 2014 Tasi: acconto entro il 16 ottobre. Aliquota base all’1‰ Tutti i dettagli della nuova imposta introdotta dallo Stato Il Comune di Monopoli comunica che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014 è stato adottato il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Si tratta dell’imposta introdotta dal Governo Italiano a favore dei Comuni per sopperire alle spese riguardanti fra gli altri, a mero titolo esemplificativo la gestione e manutenzione del patrimonio. la pubblica sicurezza e protezione civile, i servizi cimiteriali, i servizi di viabilità e manutenzione dell'illuminazione pubblica, i servizi di manutenzione del verde pubblico, i servizi socio-assistenziali e i servizi sportivi e culturali. Insieme alla TARI (tassa sui rifiuti) e all’IMU compongono la IUC (Imposta Unica Comunale). Nel dettaglio il Comune di Monopoli ha deliberato di non aumentare l’aliquota base lasciandola all’uno per mille e riducendola allo 0,50 ‰ per gli immobili appartenenti a specifiche categorie. L’acconto pari al 50% dovrà essere versato entro il 16 ottobre 2014. Il saldo, invece, entro il 16 dicembre 2014. PRESUPPOSTO - Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU. I periodi di possesso o di detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell’IMU.
CHI DEVE PAGARE - È soggetto passivo dell’imposta sia il possessore che il detentore a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.
IMMOBILE LOCATO - Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Il detentore versa la TASI nella misura del 30% per cento mentre il possessore la versa nella misura del 70% per cento. BASE IMPONIBILE – La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU ivi compresa la riduzione al 50% del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico e la non considerabilità quale area edificabile dei terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
ALIQUOTE – L’aliquota base è dell’1,00 ‰ che si riduce allo 0,50 ‰ per gli immobili di categoria C01 (Negozi e botteghe), C03 (Laboratori per arti e mestieri), D01 (Opifici), D02 (Alberghi e pensioni con fine di lucro), D03 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro) e D06 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro).
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