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    Combustione controllata dei residui vegetali e di potatura  Combustione controllata dei residui vegetali e di potatura
    Pubblicato da: sante.scarafino

    COMUNICATO STAMPA N.3161
    1° marzo 2017

    Combustione controllata dei residui vegetali e di potatura
    L’Ordinanza Sindacale disciplina la combustione controllata sul luogo di produzione

    Con Ordinanza del Sindaco Emilio Romani n. 81 del 1° marzo 2017 è stata disciplinata la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti.

    In alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione secondo le normali pratiche e consuetudini e secondo il rispetto di alcune condizioni.

    La combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, dalle ore 6:00 alle ore 16.30 (fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale). Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.

    Inoltre, la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5x5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore. Possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento. Salvo che non si tratti di cumuli di dimensione inferiore a 1 metro quadrato, in tutti gli altri casi consentiti la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Puglia, e la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

    Infine, il Comune, anche su segnalazione delle Forze di Polizia ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

    L'inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 100,00 a € 500,00, con introito dei proventi dal parte del Comune.

    ORDINANZA N. 81 DEL 01 MARZO 2017

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