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    Emergenza Abitativa: approvate le modifiche al regolamento  Emergenza Abitativa: approvate le modifiche al regolamento
    Pubblicato da: sante.scarafino

    COMUNICATO STAMPA N.2376
    21 maggio 2015

    Emergenza Abitativa: approvate le modifiche al regolamento
    Via libera del Consiglio Comunale alla nuova versione degli articoli 2,3 e 4

    Il Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 19 maggio ha modificato gli articoli 2,3 e 4 del “Regolamento per l’attuazione di interventi di sostegno economico transitorio per il superamento di situazioni di emergenza abitativa”.

    In particolare, l’articolo 2 specifica che “il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio è un intervento di tipo sociale, erogato esclusivamente a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Monopoli che versano in gravi ed accertate condizioni socio¬economiche”. È considerato nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di sostegno economico.

    Requisiti necessari sono la residenza nel Comune di Monopoli da almeno due anni, possesso di regolare permesso di soggiorno, non titolarità di proprietà, usufrutto, uso di abitazione, la non assegnazione di alloggio ERP in qualsiasi località del territorio nazionale, possesso di un reddito Isee non superiore a € 7.500 e il non aver usufruito dello stesso beneficio economico nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di adozione del provvedimento di ammissione al contributo.

    Inoltre il richiedente deve trovarsi ovvero essersi trovato, negli ultimi 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda, in una delle seguenti situazioni: rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo per finita locazione o detenzione sine titulo convalidato dall'Autorità Giudiziaria; calamità naturali che abbiano provocato la perdita dell'unica abitazione; condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza dichiarata antigienica o inabitabile dalle competenti autorità con relativo provvedimento di sgombero rilasciato dall'Ufficio competente; destinatario di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare esecutiva (possono presentare domanda sia il proprietario che l’inquilino); destinatario di sfratto esecutivo per morosità; essere ospite di strutture di accoglienza, comunità per minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture; compresenza di numerosi componenti il nucleo familiare che determina un indice di sovraffollamento superiore alla normativa regionale; convivenza temporanea con altro nucleo familiare da almeno 12 mesi a seguito di provvedimento di sfratto, convalidato e comprovato da idonea documentazione; essere privi di una abitazione e condurre stili di vita marginali (senza fissa dimora) nei confronti dei quali i Servizi Sociali hanno già effettuato intervento di presa incarico.

    I requisiti sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dei l'Amministrazione Comunale attraverso gli Organi Statali competenti e la Guardia di Finanza.

    L’articolo 3 si riferisce alla presentazione delle domande e indica i documenti da allegare (dichiarazione Isee relativo ai redditi dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda, fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e la documentazione dalla quale si evince la propria situazione).

    Infine, l’articolo 4 definisce le modalità di determinazione ed assegnazione del sostegno economico per il superamento dell' emergenza abitativa e durata. In particolare, il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio consiste nell'erogazione, per la durata massima di 18 mesi, previa presentazione di ricevuta mensile di affitto, di un importo determinato nel limite del 40% del canone di locazione e, comunque, per un importo massimo di euro 250,00 mensili. I contratti di locazione non potranno avere una durata inferiore ai tre anni. L’importo spettante sarà determinato a presentazione del contratto di locazione, regolarmente registrato, ed in relazione all'importo del canone di affitto. Il Comune potrà procedere, previa richiesta dell'interessato, ad attribuire a titolo di anticipazione una somma massima di €1.000,00 da utilizzare quale rimborso delle spese sostenute dal richiedente per cauzione/canone relativo al contratto di locazione stipulato. I ratei mensili di compartecipazione saranno erogati dal Comune a seguito di presentazione da parte del beneficiario della ricevuta dell'affitto debitamente quietanzata dal locatore.

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