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    Utente domestiche: linee guida per il sostegno famiglie in difficoltà  Utente domestiche: linee guida per il sostegno famiglie in difficoltà
    Pubblicato da: sante.scarafino

    COMUNICATO STAMPA N.2375
    21 maggio 2015

    Utente domestiche: linee guida per il sostegno famiglie in difficoltà
    L’approvazione nel Consiglio Comunale dello scorso 19 maggio

     
    Il Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 19 maggio ha approvato le nuove linee guida per il sostegno dei nuclei familiari in difficoltà mediante erogazioni di contributi per il pagamento di utenze domestiche (energia elettrica e gas).

    L’articolo 2 stabilisce che il nuovo regolamento è diretto a sostenere situazioni di povertà dove esistono redditi familiari resi deboli o inadeguati per insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali del nucleo familiare, a causa dell'età o della malattia temporanea o dovuti a incapacità a procurarsi i mezzi di sostentamento degli adulti in età lavorativa in esso presenti, tali da generare incapacità a provvedere al soddisfacimento dei bisogni essenziali e situazioni gravi di emarginazione e disagio sociale. Viene posta particolare attenzione ai nuclei familiari in cui vi a la presenza di particolari "carichi familiari" (minori, anziani parzialmente autosufficienti, disabili non certificati ai sensi della L. 104/92).

    A norma dell’articolo 3 iI contributo per il pagamento delle utenze domestiche può essere richiesto dal cittadini residenti nel Comune di Monopoli da almeno un anno che non siano titolari di trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo e che non abbiano beneficiato di contributi in danaro erogati dal Comune nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

    Le condizioni di accesso e requisiti sono regolati dall’articolo 4. Il richiedente deve essere componente del nucleo familiare in età lavorativa la cui attività costituisce I'unica fonte di reddito, deve trovarsi in una condizione di disoccupazione che ha avuto inizio da non più di tre anni (non deve beneficiare di trattamenti economici erogati a titolo di indennità di disoccupazione o mobilità). In caso di permanenza di attività lavorativa, quest'ultima deve aver subito una contrazione reddituale in ragione d'anno pari o superiore al 25% a causa di licenziamento di un componente o collocamento dello stesso in cassa integrazione o mobilità o a causa del sostenimento di spese mediche per gravi malattie che hanno determinato uno stato d' invalidità non inferiore al 74% accertato con verbale della commissione medica. Inoltre, il contributo potrà essere concesso in caso di inabilita temporanea al lavoro di lavoratore autonomo o qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, nei tre mesi successivi la copertura assicurativa (INAIL); in caso di scomposizione della famiglia derivante da sentenza omologata di separazione giudiziale o consensuale intervenuta nei sei mesi precedenti; e nel caso di insorgenza, nei sei mesi precedenti, di una malattia oncologica o degenerativa certificata dal Medico di Medicina Generale.

    Il richiedente deve possedere un reddito Isee relativo ai redditi dell'anno 2013 riferito al nucleo familiare del richiedente, compreso tra 0 e 7.500 euro, un patrimonio mobiliare non superiore a 8.000 euro e con rendita catastale non superiore a 30.000 euro, non deve possedere un'autovettura immatricolata nel corso dell'ultimo anno, non deve essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge intestatario di più di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche e di più di un'utenza del gas.

    Inoltre, il richiedente non deve possedere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge proprietario  di più di un autoveicolo, una quota superiore o uguale al 25%, di più) di un immobile ad uso abitativo e di una quota superiore o uguale al 10%, di immobili the non sono aduso abitativo o di categoria catastale C7. Inoltre, non deve fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, inclusa la mensa sociale comunale e non deve aver fruito del contributo per l'emergenza abitativa erogato dal Comune nei dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.

    L' ammontare massimo del contributo necessario per il pagamento delle utenze domestiche, fruibile per mesi sei e non rinnovabile, è regolato dall’articolo 6 e varia a seconda del numero dei minori presenti nel nucleo familiare (da un minimo di 200 euro in caso di assenza di minori a un massimo di 1.200 euro nel caso della presenza di 4 o più minori).


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