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    La soppressione della figura del Difensore Civico comunale è stata disposta dalla Legge 23 dicembre 2009, n.191 (art.2, comma 186) - Legge finanziaria per l'anno 2010 (modificata dal D.L.2/2010, convertito in legge 42/2010)




    L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:

    1. da chi risiede, dimora o abbia interessi sul territorio comunale;
    2. da chi presta qualsiasi tipo di attività professionale, artistica e di altro lavoro autonomo o conduce aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
    3. dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;
    4. dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge;
    5. da altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini con particolari necessità di tutela.

    Al Difensore civico possono rivolgersi anche gli stranieri (comunitari o extracomunitari) o apolidi.

    Il Difensore Civico non può prendere in considerazione denunce anonime.

    Non possono ricorrere al Difensore Civico:

    1. i Consiglieri Comunali in carica;
    2. le Pubbliche Amministrazioni;
    3. il Segretario comunale e i Revisori dei conti dell'Ente, delle aziende e dei consorzi;
    4. i dipendenti dell'amministrazione comunale per questioni relative al rapporto di impiego o di lavoro con il Comune.

    La denuncia può essere sporta in modo informale, recandosi all'ufficio del Difensore Civico o inviando una richiesta scritta (allegandovi copia di un documento di riconoscimento del denunciante e di eventuale documentazione più significativa riguardante il caso).

    A tutti i denuncianti viene inviata comunicazione dell'esito dell'intervento.

    Il denunciante non sopporterà alcun costo, poiché il Difensore Civico è un servizio istituito dal Comune.

    Quando il Difensore Civico Comunale rileva disfunzioni o carenze di pubbliche amministrazioni non comunali che però si riflettono dannosamente nel territorio comunale riferisce al Sindaco comunicandogli tutti gli elementi di valutazione in suo possesso prestando ogni collaborazione che gli sia richiesta. In questi casi può anche denunciare i fatti ai Difensori Civici di altri comuni, della Provincia, della Regione o al Mediatore Europeo (Difensore Civico Europeo).

     
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