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    TariTari
    Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2020

    TARI 
    (Tassa sui Rifiuti)

    Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)



    Presupposto d'imposta

    Soggetti Passivi

    Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe

    Composizione del tributo

    Liquidazione e riscossione

    La denuncia




    PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

    Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
     



    SOGGETTI PASSIVI

    La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.



    MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

    La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione dei locali o aree.

    Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo complessivo del servizio di igiene urbana, come risultante dal Piano finanziario.

    Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

    Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche». Le utenze domestiche sono le famiglie mentre le utenze non domestiche sono le ditte e le attività produttive in genere.



    COMPOSIZIONE DEL TRIBUTO

    La TARI si compone di una quota fissa e di una quota variabile, oltre al tributo provinciale TEFA del 4% da dover conteggiare; la somma di queste componenti costituisce l’imponibile dovuto.

    La parte fissa è rapportata ai costi sostenuti per il servizio di raccolta rifiuti, comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti: per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie occupata ed al numero di componenti; per le utenze non domestiche è determinata in base alla superficie occupata ed alla classe tariffaria di appartenenza.

    La parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, all’entità dei costi di gestione: per le utenze domestiche è determinata in base al numero dei componenti; per le utenze non domestiche è determinata in base ai coefficienti di potenziale produzione di rifiuti relativi alla categoria di appartenenza rapportati alla superficie.



    LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

    Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l’anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l’anno in corso pari complessivamente al 75 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe per l’anno precedente o, se già deliberate, di quelle per l’anno di riferimento e sulla base delle informazioni anagrafiche e delle agevolazioni acquisite alla data di emissione dell’avviso. Nel ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo.

    La riscossione del tributo avviene mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

    Tributo Codice tributo
    TARI 3944


    Codice Catastale del Comune di Monopoli: F376

    L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 5,00 di imposta annua.



    LA DENUNCIA

    Ogni modificazione nella soggettività e nella quantificazione del tributo comporta l’adempimento della denuncia.

    Tale adempimento costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo in tutti i casi in cui si verifica un nuovo o maggiore debito tributario mentre costituisce un onere a carico dello stesso nei casi in cui si verifica il venir meno o la riduzione del debito tributario.

    La denuncia può essere presentata con una delle seguenti modalità: direttamente allo sportello; tramite posta elettronica certificata; a mezzo del servizio postale raccomandato; mediante presentazione telematica, laddove attivata. La dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di invio, in tutti gli altri casi.


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    TESORERIA COMUNALE:
    Banca UNICREDIT SPA
    Via Ten. Vacca n. 23 Monopoli
    Tel. 0809210604
    (Il servizio ha decorrenza dal 01/04/2016 - Determinazione n. 42 del 16/02/2016)
    Codici IBAN
    CODICE Swift: UNCRITM1H06
    Worldwide Interbank Financial Telecommunication
    PARTITA IVA: 00374620722
    CODICE CATASTALE: F376
    CODICE ISTAT: 072030
    Contatti

     
    La TASSA è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare come corrispettivo (pagamento) di un'utilità che egli riceve, a sua richiesta, da un ente pubblico (per esempio, le tasse scolastiche).
    La tassa non deve essere confusa con la tariffa di un servizio pubblico; in questo caso, infatti, si è di fronte a veri e propri prezzi di natura contrattuale e non legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge.
     
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